Ogni anno migliaia di aziende italiane pagano accise sul gasolio che, in realtà, la legge consente di recuperare.
Una misura utile per chi trasporta merci con mezzi pesanti, ma anche per chi lavora con macchine operatrici in cantiere, in cava, nei lavori stradali. Eppure la maggior parte delle imprese aventi diritto non lo sa, o pensa che la procedura sia troppo complicata per valerne la pena.
Non lo è! Si può verificare subito, senza costi e senza impegno, se la tua azienda rientra tra i beneficiari.
| Autotrasporto merci conto terzi (Albo nazionale autotrasportatori) | Autotrasporto merci conto proprio (edilizia, spurghi, macero carta, ecc.) |
| Trasportatori UE stabiliti in altri Stati membri | Enti pubblici / imprese pubbliche locali di trasporto (D.Lgs. 422/1997) |
| Edile e costruzioni (cantieri) | Lavori stradali e movimento terra |
| Cave ed estrazione di materiali (pietre, sabbia, argilla) | Portuale e logistica |
| Manifatturiero e industriale | Gestione rifiuti e recupero materiali |
Categoria autotrasporto
Hanno diritto al rimborso le imprese che esercitano attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva ≥ 7,5 tonnellate, rientranti in una delle seguenti tipologie:
Categoria forza motrice
Hanno diritto all’agevolazione le imprese che, nello svolgimento della propria attività, impiegano macchine operatrici o motori fissi per la produzione di forza motrice, tipicamente nei settori:
| Edile e costruzioni (cantieri) | Lavori stradali e movimento terra |
| Cave ed estrazione di materiali (pietre, sabbia, argilla) | Portuale e logistica |
| Manifatturiero e industriale | Gestione rifiuti e recupero materiali |
I mezzi impiegati devono operare in siti delimitati (cantiere, cava, stabilimento) e non essere abilitati alla circolazione stradale pubblica.
Vedi le discriminanti →Vuoi verificare quali mezzi possono beneficiare dell’agevolazione?
Vedi i mezzi ammessi| Autocarri e trattori stradali ≥ 7,5 t, Euro 5 o superiore | Mezzi di proprietà, in leasing o a noleggio |
| Macchine movimento terra: escavatori, pale, ruspe, dumper | Macchine perforatrici e frantoi mobili |
| Gru portuali e gru da cantiere | Carrelli elevatori e muletti |
| Motori fissi su strutture ancorate al suolo | Gruppi elettrogeni (officina elettrica + contatore MID) |
Autotrasporto
Forza motrice
Sono ammissibili anche i mezzi non di proprietà: è sufficiente un contratto di noleggio o comodato d’uso.
Per la misura forza motrice, il requisito chiave è l’assenza di targatura/omologazione per la circolazione stradale pubblica.
Vedi le discriminanti →Vuoi verificare quali attività e settori possono accedere all’agevolazione?
Vedi i settori ammessiDiscriminanti di accesso
Le discriminanti che determinano l'ammissibilità al rimborso non sono cumulative fra le due categorie, ma specifiche per ciascuna misura. La tabella seguente riepiloga i criteri chiave da verificare in fase di screening del cliente:
| Discriminante | Categoria | Criterio di ammissione | Effetto sull'esclusione |
|---|---|---|---|
| Classe ambientale Euro 5 / Euro 6 | Autotrasporto (art. 24-ter TUA) | Veicolo immatricolato in classe Euro 5 o superiore | Escluso: Euro 4 e inferiori (esclusione progressiva L. 160/2019, piena dal 1/1/2021; Euro 0-2 esclusi già dal 2016) |
| Massa complessiva ≥ 7,5 t | Autotrasporto (art. 24-ter TUA) | Massa massima a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate | Escluso: furgoni, autovetture e autocarri leggeri sotto soglia |
| Titolo di esercizio del trasporto | Autotrasporto (art. 24-ter TUA) | Iscrizione Albo Autotrasportatori (conto terzi) o licenza conto proprio con iscrizione all'elenco dedicato | Escluso: soggetti privi di licenza/iscrizione valida |
| Impiego "forza motrice" | Forza motrice (punto 9 Tab. A TUA) | Motore fisso su struttura ancorata al suolo o macchina semovente che produce forza motrice (non circolazione su strada) | Escluso dal 1/1/2026: mezzi d'opera gommati immatricolati e targati ("targa gialla"), anche se dotati di contatore fiscale |
| Omologazione alla circolazione stradale | Forza motrice (punto 9 Tab. A TUA) | Macchina operatrice NON omologata/targata per uso pubblico stradale | Escluso: mezzi targati e abilitati alla circolazione, secondo l'indirizzo interpretativo ADM del 22/1/2026 |
Quadro normativo di riferimento
Di seguito sono riepilogati i principali riferimenti normativi che disciplinano il rimborso per l'autotrasporto e l'agevolazione per la produzione di forza motrice. Apri le singole sezioni per consultare il dettaglio.
Fonte primaria +
La disciplina di base è contenuta nel Testo Unico delle Accise (TUA) — D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 — e nella relativa Tabella A, che elenca gli impieghi agevolati dei prodotti energetici. Le due agevolazioni di interesse fanno riferimento a punti diversi della tabella:
Rimborso autotrasporto (art. 24-ter TUA) +
Rimborso forza motrice (punto 9 Tabella A) +
Riguarda macchine operatrici fisse o semoventi (escavatori, pale, gru, gruppi generatori, ecc.) che producono forza motrice, tipicamente non targate e non omologate alla circolazione stradale.
La Direzione Accise dell'Agenzia delle Dogane, con nota interpretativa del 22 gennaio 2026, ha escluso dall'agevolazione i mezzi semoventi dotati di targa gialla, anche se muniti di contatore fiscale, restringendo l'ambito applicativo della norma a seguito delle modifiche al punto 9 Tabella A introdotte dal D.Lgs. 43/2025.
Impatto diretto sul settore edile: i mezzi d'opera gommati immatricolati e targati non rientrano più nel beneficio.
Riallineamento accise 2025-2026 +
L'aliquota ordinaria è stata rimodulata più volte nel 2026: ne derivano periodi di riferimento distinti (quadri A-1, A-2, A-3, A-5, A-9 nella dichiarazione ADM) a seconda della data di acquisto/ricezione del carburante.
