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Moire Agevolazioni
Home / Rimborso accise gasolio

Rimborso accise gasolio

Ogni anno migliaia di aziende italiane pagano accise sul gasolio che, in realtà, la legge consente di recuperare.

Una misura utile per chi trasporta merci con mezzi pesanti, ma anche per chi lavora con macchine operatrici in cantiere, in cava, nei lavori stradali. Eppure la maggior parte delle imprese aventi diritto non lo sa, o pensa che la procedura sia troppo complicata per valerne la pena.

Non lo è! Si può verificare subito, senza costi e senza impegno, se la tua azienda rientra tra i beneficiari.

SCOPRI SE PUOI ACCEDERE
SETTORI AMMESSI AL RIMBORSO
MEZZI CHE POSSONO ACCEDERE
SETTORI AMMESSI AL RIMBORSO
Autotrasporto merci conto terzi (Albo nazionale autotrasportatori) Autotrasporto merci conto proprio (edilizia, spurghi, macero carta, ecc.)
Trasportatori UE stabiliti in altri Stati membri Enti pubblici / imprese pubbliche locali di trasporto (D.Lgs. 422/1997)
Edile e costruzioni (cantieri) Lavori stradali e movimento terra
Cave ed estrazione di materiali (pietre, sabbia, argilla) Portuale e logistica
Manifatturiero e industriale Gestione rifiuti e recupero materiali

Categoria autotrasporto

Hanno diritto al rimborso le imprese che esercitano attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva ≥ 7,5 tonnellate, rientranti in una delle seguenti tipologie:

Persone fisiche o giuridiche iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
Persone fisiche o giuridiche munite di licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio, iscritte nell’elenco appositamente istituito (es. imprese edili, spurghi, macero carta, che trasportano proprie merci/materiali)
Imprese stabilite in altri Stati membri UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada
Enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto ex D.Lgs. 422/1997 e relative leggi regionali
Da sapere

Il beneficio non è riservato ai soli “trasportatori di professione”: si estende a qualunque impresa che trasporti merce propria (conto proprio) purché in possesso dei requisiti di licenza/iscrizione e dei mezzi idonei.

Questo aspetto è particolarmente rilevante per il target edilizia/cave che trasporta materiali con propri autocarri pesanti.

Categoria forza motrice

Hanno diritto all’agevolazione le imprese che, nello svolgimento della propria attività, impiegano macchine operatrici o motori fissi per la produzione di forza motrice, tipicamente nei settori:

Edile e costruzioni (cantieri) Lavori stradali e movimento terra
Cave ed estrazione di materiali (pietre, sabbia, argilla) Portuale e logistica
Manifatturiero e industriale Gestione rifiuti e recupero materiali
Requisito trasversale

I mezzi impiegati devono operare in siti delimitati (cantiere, cava, stabilimento) e non essere abilitati alla circolazione stradale pubblica.

Vedi le discriminanti →

Vuoi verificare quali mezzi possono beneficiare dell’agevolazione?

Vedi i mezzi ammessi
MEZZI CHE POSSONO ACCEDERE
Autocarri e trattori stradali ≥ 7,5 t, Euro 5 o superiore Mezzi di proprietà, in leasing o a noleggio
Macchine movimento terra: escavatori, pale, ruspe, dumper Macchine perforatrici e frantoi mobili
Gru portuali e gru da cantiere Carrelli elevatori e muletti
Motori fissi su strutture ancorate al suolo Gruppi elettrogeni (officina elettrica + contatore MID)
I mezzi ammessi alla misura “forza motrice” devono essere non targati/non omologati alla circolazione stradale pubblica; i mezzi ammessi alla misura “autotrasporto” devono invece essere regolarmente targati e circolanti su strada. Anche i mezzi non di proprietà sono ammessi, tramite contratto di noleggio o comodato d’uso.

Autotrasporto

Autocarri e trattori stradali con massa complessiva a pieno carico ≥ 7,5 t
Mezzi di proprietà, in leasing o a noleggio (con relativo contratto a supporto)
Categoria ambientale Euro 5 o superiore
Esclusi

Furgoni, autovetture e autocarri leggeri sotto le 7,5 t.

Veicoli Euro 4 e inferiori.

Mezzi ad “uso speciale” (es. autospazzatrici aspiranti, autopompe) secondo l’orientamento ADM.

Forza motrice

Macchine movimento terra: escavatori, pale meccaniche, ruspe, dumper
Macchine perforatrici e frantoi mobili
Gru portuali e gru da cantiere
Carrelli elevatori e muletti
Motori fissi installati su strutture ancorate al suolo
Gruppi elettrogeni (rimborso assimilato per produzione di energia elettrica, con licenza di officina elettrica e contatore certificato MID)
Requisito trasversale

Sono ammissibili anche i mezzi non di proprietà: è sufficiente un contratto di noleggio o comodato d’uso.

Per la misura forza motrice, il requisito chiave è l’assenza di targatura/omologazione per la circolazione stradale pubblica.

Vedi le discriminanti →

Vuoi verificare quali attività e settori possono accedere all’agevolazione?

Vedi i settori ammessi

Discriminanti di accesso

Le discriminanti che determinano l'ammissibilità al rimborso non sono cumulative fra le due categorie, ma specifiche per ciascuna misura. La tabella seguente riepiloga i criteri chiave da verificare in fase di screening del cliente:

Discriminante Categoria Criterio di ammissione Effetto sull'esclusione
Classe ambientale Euro 5 / Euro 6 Autotrasporto (art. 24-ter TUA) Veicolo immatricolato in classe Euro 5 o superiore Escluso: Euro 4 e inferiori (esclusione progressiva L. 160/2019, piena dal 1/1/2021; Euro 0-2 esclusi già dal 2016)
Massa complessiva ≥ 7,5 t Autotrasporto (art. 24-ter TUA) Massa massima a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate Escluso: furgoni, autovetture e autocarri leggeri sotto soglia
Titolo di esercizio del trasporto Autotrasporto (art. 24-ter TUA) Iscrizione Albo Autotrasportatori (conto terzi) o licenza conto proprio con iscrizione all'elenco dedicato Escluso: soggetti privi di licenza/iscrizione valida
Impiego "forza motrice" Forza motrice (punto 9 Tab. A TUA) Motore fisso su struttura ancorata al suolo o macchina semovente che produce forza motrice (non circolazione su strada) Escluso dal 1/1/2026: mezzi d'opera gommati immatricolati e targati ("targa gialla"), anche se dotati di contatore fiscale
Omologazione alla circolazione stradale Forza motrice (punto 9 Tab. A TUA) Macchina operatrice NON omologata/targata per uso pubblico stradale Escluso: mezzi targati e abilitati alla circolazione, secondo l'indirizzo interpretativo ADM del 22/1/2026

Quadro normativo di riferimento

Di seguito sono riepilogati i principali riferimenti normativi che disciplinano il rimborso per l'autotrasporto e l'agevolazione per la produzione di forza motrice. Apri le singole sezioni per consultare il dettaglio.

Fonte primaria +

La disciplina di base è contenuta nel Testo Unico delle Accise (TUA) — D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 — e nella relativa Tabella A, che elenca gli impieghi agevolati dei prodotti energetici. Le due agevolazioni di interesse fanno riferimento a punti diversi della tabella:

Punto 4-bis Tabella A e art. 24-ter TUA → rimborso per il gasolio commerciale usato dagli autotrasportatori
Punto 9 Tabella A → agevolazione per il gasolio impiegato nella produzione di forza motrice (macchine operatrici, motori fissi su strutture ancorate al suolo).
Rimborso autotrasporto (art. 24-ter TUA) +
Veicoli con massa massima complessiva ≥ 7,5 tonnellate
Esclusione dei veicoli di categoria Euro IV o inferiore (esclusione progressiva L. 160/2019, piena dal 1° gennaio 2021; Euro 0-2 esclusi dalla Legge di Stabilità 2016)
Aliquota agevolata per il gasolio commerciale: 403,22 € per mille litri (punto 4-bis Tabella A)
Procedura disciplinata anche dal D.P.R. 277/2000, il cui art. 3 comma 1 è stato modificato dall'art. 61 del D.L. 1/2012, che regola i termini di presentazione dell'istanza trimestrale
Rimborso forza motrice (punto 9 Tabella A) +

Riguarda macchine operatrici fisse o semoventi (escavatori, pale, gru, gruppi generatori, ecc.) che producono forza motrice, tipicamente non targate e non omologate alla circolazione stradale.

Novità rilevante dal 1° gennaio 2026

La Direzione Accise dell'Agenzia delle Dogane, con nota interpretativa del 22 gennaio 2026, ha escluso dall'agevolazione i mezzi semoventi dotati di targa gialla, anche se muniti di contatore fiscale, restringendo l'ambito applicativo della norma a seguito delle modifiche al punto 9 Tabella A introdotte dal D.Lgs. 43/2025.

Impatto diretto sul settore edile: i mezzi d'opera gommati immatricolati e targati non rientrano più nel beneficio.

Riallineamento accise 2025-2026 +
D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, modificato dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 (art. 1, comma 129, lett. a) → dal 1° gennaio 2026 le accise su gasolio e benzina sono state equiparate a 672,90 €/1.000 litri
L'aumento non si applica al gasolio per forza motrice (Circolare Agenzia Dogane 13 giugno 2025)
D.L. 18 marzo 2026, n. 33 → riduzione dell'aliquota normale a 472,90 €/1.000 litri dal 19 marzo 2026, con ulteriori rideterminazioni nel corso del secondo trimestre 2026
Da considerare

L'aliquota ordinaria è stata rimodulata più volte nel 2026: ne derivano periodi di riferimento distinti (quadri A-1, A-2, A-3, A-5, A-9 nella dichiarazione ADM) a seconda della data di acquisto/ricezione del carburante.

Aspetti procedurali comuni +
Competenza Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)
Cadenza Dichiarazione trimestrale con finestre di presentazione stabilite di volta in volta con note ADM
Utilizzo del credito Compensazione in F24 o rimborso in denaro Codice tributo 6740
Termine di decadenza Biennale per la presentazione della dichiarazione

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