SUPPORTO ALL’OCCUPAZIONE – DECRETO COESIONE
Misure di supporto all’occupazione di alcuni lavoratori in Italia e nel Mezzogiorno (Bonus Giovani). Articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
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Misure di supporto all’occupazione di alcuni lavoratori in Italia e nel Mezzogiorno (Bonus Giovani). Articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
DESTINATARI
Il beneficio è destinato ai datori di lavoro privati che, secondo quanto stabilito nell’articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Questi datori di lavoro possono beneficiare di un esonero totale del 100% dai contributi previdenziali a loro carico per un massimo di ventiquattro mesi. Tuttavia, sono esclusi dal beneficio i premi e i contributi dovuti all’INAIL. Il limite del beneficio riconosciuto è fissato a 500 euro al mese per ogni lavoratore, entro i limiti di spesa autorizzati, come stabilito nell’articolo 22, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 2024.
Si specifica che l’esonero contributivo è disponibile per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori dal momento di autorizzazione della Commissione europea fino al 31 dicembre 2025, seguendo quanto indicato nell’articolo 4, comma 3, del decreto. Inoltre, l’esonero è applicabile solo se la sede lavorativa effettiva del dipendente è situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’importo massimo dell’esonero può arrivare a 650 euro mensili per ogni lavoratore, rispettando comunque i limiti di spesa autorizzati previsti dall’articolo 22, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
DISPOSIZIONI
L’accesso all’esonero contributivo è soggetto a specifiche condizioni stabilite dagli articoli 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche. Tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero è riservato ai datori di lavoro che, nei sei mesi prima dell’assunzione, non hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né collettivi (ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223) nella stessa unità operativa o produttiva. Inoltre, se avviene un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore assunto con l’esonero, o di un dipendente con la medesima qualifica nella stessa unità operativa o produttiva, entro sei mesi dall’assunzione agevolata, ciò comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già percepito.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
| Agevolazione | Riduzione contributi |
|---|---|
| Settore | Acqua e gestione Rifiuti, Agricoltura, silvicoltura e pesca, Agroalimentare, Alberghiero, Altri servizi, Artigianato, Autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Chimica e Farmaceutica, Commercio, Cultura, Edilizia, Elettronica, Fornitura Energia, ICT, Legno e Carta, Meccanica, Metallurgia, Mobili, Moda e Tessile, Ristorazione, Salute, Servizi di trasporto, Turismo |
| Costi Ammessi | Costo del personale |

