In conformità con l’articolo 81 della Legge Regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, l’incentivo prevede l’esenzione dall’IRAP per le categorie indicate nell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e sue successive modifiche. Possono beneficiarne le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le ONLUS registrate entro il 23 novembre 2021, insieme agli enti iscritti al RUNTS, incluse le cooperative sociali, ad eccezione delle imprese sociali costituite come società. L’esenzione si applica anche nei seguenti casi:
- a) perdita della qualifica di ONLUS, come risultante dall’anagrafe regionale pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in seguito all’iscrizione al RUNTS;
- b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le procedure stabilite dal decreto ministeriale n. 561/2021;
- c) nuove ODV e APS iscritte al RUNTS che non siano coinvolte in processi di trasmigrazione da registri precedenti.
DESTINATARI DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è destinata ai soggetti previsti nell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche. Sono inclusi nel beneficio le ODV, le APS e le ONLUS registrate fino al 23 novembre 2021 e gli enti iscritti al RUNTS, con la stessa inclusione delle cooperative sociali ed esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria. Inoltre, l’esenzione si applica nei seguenti casi:
- a) perdita della qualifica di ONLUS, come registrato nell’anagrafe regionale e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dopo l’iscrizione al RUNTS;
- b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale n. 561/2021;
- c) ODV e APS di nuova registrazione al RUNTS che non rientrano in processi di trasmigrazione da registri antecedenti.
CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE
Il beneficio consiste in un’esenzione IRAP “de minimis” secondo le seguenti normative:
- a) il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, datato 13 dicembre 2023, che concerne l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti “de minimis”;
- b) il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, che modifica il Regolamento (UE) 2013/1408 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e secondo le normative europee sugli aiuti “de minimis”, comprese le successive modifiche ai regolamenti comunitari.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
| Agevolazione | Agevolazione fiscale |
|---|---|
| Settore | Altri servizi |
| Costi Ammessi | Spese generali/altri oneri |

