All’interno del Progetto per la riconversione e riqualificazione industriale nell’area di crisi di Gela, approvato secondo l’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è stato firmato un Accordo di programma il 23 ottobre 2018. Questo accordo è stato stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, il Comune di Gela e Invitalia. L’obiettivo è rilanciare le attività imprenditoriali, proteggere i livelli occupazionali e supportare i progetti di investimento e sviluppo economico nei Comuni dell’area di crisi. Inoltre, un Atto integrativo del 7 settembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 22 novembre 2022 al n. 1170, ha esteso la validità dell’Accordo di programma per altri 36 mesi, fino al 23 ottobre 2024.
DESTINATARI
Le richieste di agevolazione possono essere presentate da imprese già costituite come società di capitali. Inoltre, le cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, nonché le società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter possono anch’esse fare richiesta. Sono accettate anche reti di imprese, costituite da un minimo di 3 a un massimo di 6, che utilizzano il contratto di rete previsto dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive integrazioni.
DISPOSIZIONI
Il progetto deve includere una o più iniziative imprenditoriali nelle aree dei Comuni che fanno parte della crisi industriale di Gela, con l’intento di rafforzare il tessuto produttivo e attrarre nuovi investimenti. Le iniziative dovranno:
- a. includere programmi di investimento per la produzione e/o la protezione ambientale, eventualmente accompagnati da progetti di innovazione organizzativa e/o di processo, ricerche e/o sviluppi sperimentali e attività di formazione per il personale;
- b. garantire il mantenimento o l’aumento del numero di lavoratori nell’unità produttiva coinvolta nel programma di investimento.
Le agevolazioni possono essere fornite sotto forma di contributo per gli impianti, un eventuale contributo diretto alla spesa e finanziamenti agevolati, tutto conforme ai limiti e alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”). Il finanziamento agevolato deve ammontare ad almeno il 20% degli investimenti ammissibili, mentre il contributo per gli impianti e il contributo diretto saranno calcolati in relazione all’importo del finanziamento agevolato, seguendo i limiti massimi previsti dal Regolamento GBER.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
| Agevolazione | Capitale di rischio, Contributo/Fondo perduto, Riduzione contributi |
|---|---|
| Settore | Agroalimentare, Autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Chimica e Farmaceutica, Elettronica, Legno e Carta, Meccanica, Metallurgia, Mobili, Moda e Tessile |
| Costi Ammessi | Costo del personale, Fabbricati e terreni, Formazione Professionale, Impianti/Macchinari/ Attrezzature, Servizi/brevetti/licenze, Spese generali/altri oneri |

