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CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI

Scadenza: 31/12/2028

È previsto un contributo annuale, disponibile per un massimo di due anni. Il contributo è calcolato in base al numero di posti di lavoro e all’ammontare della riduzione dell’orario rispetto ai dipendenti in esubero.

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Questo contributo è destinato ai datori di lavoro che instaurano contratti di solidarietà difensivi o stipulano altri accordi collettivi aziendali, che contemplano una riduzione dell’orario di lavoro. L’obiettivo è quello di mantenere i posti di lavoro per i dipendenti impiegati in imprese che si trovano in difficoltà economica. Si segnala che non possono ricevere questo aiuto i datori di lavoro che già beneficiano di contributi straordinari provinciali per progetti di riorganizzazione aziendale, mirati a stabilizzare i livelli occupazionali ai sensi della L. P. n. 2 del 2009, art. 2 comma 3.

DESTINATARI

Il sostegno è destinato ai datori di lavoro che attivano contratti di solidarietà difensivi o stipulano accordi collettivi aziendali per ridurre l’orario di lavoro. L’intento deve essere quello di garantire il mantenimento dei posti di lavoro in aziende in crisi.

DISPOSIZIONI

È previsto un contributo annuale, disponibile per un massimo di due anni. Il contributo è calcolato in base al numero di posti di lavoro e all’ammontare della riduzione dell’orario rispetto ai dipendenti in esubero. Questo contributo viene determinato utilizzando il valore più basso risultante dalle seguenti modalità di calcolo:

  • 2.000 euro all’anno per ciascun posto di lavoro mantenuto, con eventuale riproporzionamento per i contratti part-time, attivato mediante contratti di solidarietà difensivi o altri accordi aziendali;
  • 2.000 euro all’anno per ogni dipendente interessato da contratti di solidarietà difensivi o altri accordi aziendali, con un eventuale riproporzionamento per i contratti part-time, calcolato in base alla riduzione media dell’orario di lavoro.

È importante notare che l’erogazione del contributo è condizionata all’approvazione da parte degli Enti competenti dei contratti di solidarietà difensivi o degli accordi aziendali. In caso di licenziamento durante la validità dell’accordo, il contributo sarà ridotto in proporzione.

 



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Agevolazione

Contributo/Fondo perduto

Settore

Acqua e gestione Rifiuti, Agricoltura, silvicoltura e pesca, Agroalimentare, Alberghiero, Altri servizi, Artigianato, Autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Chimica e Farmaceutica, Commercio, Cultura, Edilizia, Elettronica, Fornitura Energia, ICT, Legno e Carta, Meccanica, Metallurgia, Mobili, Moda e Tessile, Ristorazione, Salute, Servizi di trasporto, Turismo

Costi Ammessi

Formazione Professionale, Servizi/brevetti/licenze, Spese generali/altri oneri

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