ASSUNZIONE DI RICERCATORI
L’agevolazione comprende un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali che le aziende devono versare, ad eccezione dei premi e contributi per l’INAIL
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
La misura rientra nell’ambito del PNRR – Missione 4, Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Investimento 3.3, dedicato all’introduzione di dottorati innovativi in grado di rispondere ai fabbisogni di innovazione delle imprese e di favorire l’assunzione di ricercatori da parte del sistema produttivo.
In particolare, l’intervento riguarda il Sub-Investimento “Incentivi alle imprese per l’assunzione di ricercatori”.
Con il decreto interministeriale n. 1456 del 19 ottobre 2023 sono state definite le modalità di assegnazione del beneficio contributivo previsto dalla normativa di riferimento.
Il decreto è stato adottato congiuntamente dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
BENEFICIO
Il beneficio contributivo è previsto dall’articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Tale decreto è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
L’agevolazione è destinata alle imprese che contribuiscono al finanziamento delle borse di dottorato innovativo, come previsto dall’Investimento 3.3 del PNRR.
Il beneficio riguarda in particolare le imprese che procedono all’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca.
DESTINATARI DELL’AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sono destinate alle aziende, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale n. 1456 del 19 ottobre 2023, che partecipano al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall’Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”. Queste devono assumere a tempo indeterminato, tra il 2024 e il 2026, personale che alla data di assunzione possiede il titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti citati nei suddetti articoli della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
OSSERVAZIONI SULL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione comprende un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali che le aziende devono versare, ad eccezione dei premi e contributi per l’INAIL. L’importo massimo dell’esonero è di 7.500 euro per ogni lavoratore assunto, corrispondente a 3.750 euro su base annua.
Questo esonero è valido per un massimo di ventiquattro mesi, partendo dal 1° gennaio 2024 e terminando, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2026. Per le imprese che effettuano assunzioni a partire dal 1° gennaio 2025, il beneficio verrà ridimensionato su base mensile e sarà applicabile fino al limite finale del 31 dicembre 2026.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
| Agevolazione | Riduzione contributi |
|---|---|
| Settore | Altri servizi |
| Costi Ammessi | Costo del personale |

